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Elezione del presidente della giunta regionale: Istruzioni

09/03/2010 | Le operazioni di votazione si svolgono: la domenica dalle ore 8 alle ore 22 - il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Elezioni comunali, provinciali e regionali Pubblicazione n. 7

Elezione del presidente della giunta regionale

e del consiglio regionale

Istruzioni

per le operazioni

degli uffici elettorali

di sezione

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 2010

attenzione

Le operazioni di votazione si svolgono:

- la domenica dalle ore 8 alle ore 22

- il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

[Art.1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,

e art. 48, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

A V V E R T E N Z A

Al fine di agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli Uffici

elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state

predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti

sono investiti delle funzioni medesime.

Allo scopo di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'Ufficio di

sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti

l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

1) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle

presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che ne costituiscono il fondamento;

2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativo ai voti di lista ed ai voti

di preferenza, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi

paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli

elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le

operazioni di loro competenza;

3) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare

ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che, con l'ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno

disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della

volontà del corpo elettorale.

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata - per

le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora

adottato una propria disciplina secondo quanto prevede l'art. 5 della legge costituzionale

n. 1 del 1999 - dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e,

per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive

modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a

15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente ''Nuove norme per la elezione

dei consigli delle regioni a statuto ordinario'', ha modificato la citata legge n. 108 ed

ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione

sono eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema

maggioritario, sulla base di liste regionali.

Infine la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione

diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica

del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti

validi.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 7

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 20, primo comma,

del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo

1990, n. 53, un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a

scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi

sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o

il vicepresidente (art. 25 del T.U. n. 570).

Nella dizione ''operazioni elettorali'' rientrano tutti gli adempimenti

che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro

costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le

persone designate (art. 24, primo comma, del T.U. n. 570).

L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza

giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto

dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 206 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'Ufficio

elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'Ufficio

prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono

considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, ultimo comma,

del T.U. n. 570).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio si procede con

giudizio direttissimo (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570).

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CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente

della Corte d'appello (art. 20, secondo comma, del T.U. n. 570).

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non

sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire

immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il Sindaco del Comune

dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la

sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume

la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato (articolo 20, ultimo

comma, del T.U. n. 570).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del

seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è

scelto, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, dallo stesso presidente

(art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

§ 5. Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato

dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 24, secondo

comma, del T.U. n. 570).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni

elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare

subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le

difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui

reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni

e sulla nullità dei voti (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570).

L'art. 54, primo comma, del testo unico n. 570 recita che su tutte le

anzidette questioni il presidente ''pronunzia in via provvisoria'', rammentandosi

che contro le operazioni per la elezione del presidente della giunta e dei

consiglieri regionali è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli

eletti dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

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§ 7. Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tale effetto egli può

disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere

od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni

elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del T.U. n. 570).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza

richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui

si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono

entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza richiesta del

presidente (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente

proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma,

del T.U. n. 570).

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano

richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala delle elezioni

anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46, quinto comma, del

T.U. n. 570).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento

delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza

motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano

dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (art. 46,

penultimo comma, del T.U. n. 570).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino

artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire

la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa,

e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori

presenti (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).

(1) L'art. 57 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale,

approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, è così formulato:

''1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di

Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,

degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchéâEuroÅ¡ gli altri appartenenti alle predette

forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando

dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica

sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito

territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in

servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati

e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le

funzioni previste dall'articolo 55''.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

II - IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

10 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46,

ultimo comma, del T.U. n. 570).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente,

al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione

e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte

le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti

militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del T.U.

n. 570).

Infine, al termine delle operazioni del sabato e della domenica - nonché

tra il lunedì e il martedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le

elezioni regionali in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio

dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o comunali che, eventualmente, si

svolgano in concomitanza con quelle regionali - il presidente deve provvedere

alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47, ultimo

comma, e 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570), attenendosi alle istruzioni

di cui al § 42 e al § 88.

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CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore

al quale, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, ha affidato le

funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza

o impedimento (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali

del seggio (art. 25 del T.U. n. 570).

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CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione

elettorale comunale (art. 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e

successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o

dal commissario per la provvisoria amministrazione nel periodo compreso tra il

venticinquesimo e il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 6

della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della

costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla

loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra

gli elettori presenti, purché siano in possesso almeno del titolo di studio della

scuola dell'obbligo (art. 1, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 95).

Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere

alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli

elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.

23 del T.U. n. 570 (1).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono

sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì,

può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione

dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta

connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve

ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era

all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate

le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che

erano state sostituite perché assenti.

(1) Art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570: ''Sono esclusi dalle funzioni di presidente

di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio

presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione''.

Si noti bene, però, che il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti

degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

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Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto

impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano avuto le funzioni di presidente

oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi

ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a

surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovassero

presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente potrà provvedere alla

sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 10. Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti

istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede,

d'identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere al recapito dei

plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del Tribunale o

della sezione distaccata del Tribunale, all'apertura del plico contenente le liste

della sezione usate per la votazione (art. 62 del T.U. n. 570 e art. 244 del decreto

legislativo n. 51/98).

§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale

nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si

tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti

sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla

nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo

comma, del T.U. n. 570) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza

motivata di sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori i quali

abbiano già votato (art. 46, settimo comma, del T.U. n. 570).

§ 12. Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di

decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando, come

si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti

nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente

ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone l'art. 46, quinto

comma, del T.U. n. 570.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

IV - GLI SCRUTATORI

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CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio

elettorale, dal Presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso

del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria

di secondo grado (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

S'intende però che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario

prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda

all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento

sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente

procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere

i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio

la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

§ 14. Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione,

insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla

raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali

stessi e con le liste della votazione.

§ 15. Verbale delle operazioni dell'Ufficio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le

operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici centrali

circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono le operazioni di propria

competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga

effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presidenti

ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel modello anzidetto non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi,

lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento

del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi

speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione

e dello scrutinio.

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Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate

l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi

al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni

numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del

verbale.

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e

dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che va redatto in duplice esemplare

e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio ed il

bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale

stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i

quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste

dall'art. 96 del. T.U. n. 570.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

V - IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

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CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni

regionali a norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,

ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali

e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di

custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere

nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non

possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente

della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla commissione elettorale

comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario

per la provvisoria amministrazione del comune, nei termini e con le modalità

previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del

sabato precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento

dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori

eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi

precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 17. Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136 stabilisce che uno degli scrutatori

del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del

presidente del seggio speciale.

§ 18. Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136 precisa i compiti che il

seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in

luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi

diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione

sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero

per esprimere il voto.

17

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predette

categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione

elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere

le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente

individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito

delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono

prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali

devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

VI - IL SEGGIO SPECIALE

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CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PER LE ELEZIONI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE

§ 19. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le

elezioni regionali.

I delegati delle liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9, ultimo

comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché i delegati delle liste

regionali dei candidati, in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 11, della

legge 23 febbraio 1995, n. 43, hanno la facoltà, presso l'ufficio di ciascuna sezione

elettorale, di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate

con dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti delle rispettive liste,

da intendersi uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni, a norma dell'art. 35 del Testo unico n. 570/60, possono

essere fatte, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del Comune, che

ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure

possono essre fatte direttamente ai presidenti di seggio, il sabato pomeriggio,

durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica

mattina, purché prima dell'inizio della votazione (seconda ipotesi).

Per la seconda ipotesi il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione,

contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di

votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati

ancora designati i rappresentanti.

§ 20. Esame della regolarità delle designazioni.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti,

dovranno esaminare la regolarità delle designazioni tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile, se chi la fa non

sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei

candidati (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570); o delle persone da essi

autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio (art. 9, ultimo comma, legge

17 febbraio 1968, n. 108);

2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati

deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori

delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate

di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle

province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei

consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli

circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali,

segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati

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dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali

che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della

provincia e al sindaco (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito

dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2,

della legge 30 aprile 1999, n. 120).

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21,

comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (avendo tale D.P.R. abrogato,

all'art. 77, la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non

può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del

Comune possono essere contenute in un unico atto, in tal caso al presidente di seggio

sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le

modalità indicate al n. 2), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 21. Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce

che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle liste dei candidati

devono essere elettori della Regione.

§ 22. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale,

sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che

consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui

plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di

segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati

a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della

lista da loro rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia

di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento

del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati

dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore

del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono

stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura

sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel

rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e

segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei

predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla

votazione o che abbiano votato.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

VII - I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

20 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di

assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i

rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella

più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono

assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale

(art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall'ufficio distaccato

di sezione (art. 44, secondo comma, del testo unico n. 570/1960) o dallo stesso

ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decretolegge

3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala

dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa

(art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570).

§ 23. Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la

sezione.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle

operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del T.U.

n. 570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

21

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. Presentazione del presidente al Sindaco.

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla

legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli

si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al

Sindaco nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio, perché

possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 25. Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per

le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. - Il presidente del seggio, a norma dell'art. 27 del T.U. n. 570, nel

giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in

consegna, nei locali dell'Ufficio della sezione, dal Sindaco o da un suo delegato,

gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

1) il pacco delle schede di votazione per la elezione del Presidente della

Giunta regionale e del Consiglio regionale, predisposto e sigillato dalla Prefettura

- Ufficio territoriale del Governo;

2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);

3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione

elettorale circondariale;

4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala delle

elezioni, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;

5) due copie del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei

candidati alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio

regionale; di detti manifesti, una copia dovrà essere affissa nella sala delle

elezioni in modo da consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori

non deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;

6) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal T.U. n. 570, da

affiggere nella sala delle elezioni;

7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso,

eventualmente, quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

(1) Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione

nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori

dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per

timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro

domicilio.

22

8) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista

per le elezioni regionali presso il seggio che siano state presentate al segretario

del Comune, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tale

designazione direttamente al presidente del seggio;

9) una mazzetta di matite copiative;

10) una urna per la votazione;

11) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di

scrutinio;

12) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della

sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in

duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre

l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della

sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione

dell'Ufficio elettorale.

II. - Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi

in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste

(15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale

revisione, ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del

Sindaco (art. 3, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già iscritti

nelle liste di altra sezione o di altro Comune;

4) elettori residenti all'estero;

5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati

tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

6) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori,

case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi

dell'art. 42 del T.U. n. 570;

7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi

a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati

dall'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161;

8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale

per uno dei motivi indicati ai nn. 2) e 3) del primo comma dell'art. 32 del T.U. n.

223/1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto

di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967);

10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora

nell'ambito territoriale della stessa sezione;

11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di

altri comuni della regione, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito

territoriale della sezione;

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

23

12) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti

nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della

regione.

III. - Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni nella cui circoscrizione

esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora

elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio); ovvero esistano ospedali e case

di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di

custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistano ricoverati

impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra

elencato, debbono essere consegnati anche, a seconda dei casi:

a) l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi degli artt. 42

e 43 del T.U. n. 570 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136 sopracitata;

b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del

seggio previsto dall'art. 44 del testo unico sopracitato - anche ai fini della

raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006,

n. 1 - nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge

n. 136, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 161;

c) uno o più plichi sigillati contenenti un bollo di sezione in più per ogni

seggio speciale o per le esigenze dell'ufficio distaccato di sezione, da utilizzare

esclusivamente, a fini di certificazione della già avvenuta espressione del voto per

quella consultazione, per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene

raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio. I predetti bolli,

affidati dal sindaco ai presidenti dei seggi, saranno custoditi personalmente da questi

ultimi per le successive operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, oppure saranno

consegnati, ancora richiusi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la

domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, unitamente all'altro materiale,

ai fini delle operazioni di raccolta del voto di competenza dei predetti seggi speciali.

IV. - Inoltre, il sindaco dovrà consegnare ai presidenti di seggio - affinché

questi possano provvedere ad apportare le necessarie annotazioni nelle liste degli

elettori della sezione - l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano

chiesto di votare, per le elezioni regionali, nel Comune in cui si trovano per

motivi di imbarco (art. 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,

ed art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

V. - Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti

di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei

nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio,

sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio

presso altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione. Dei

nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri

comuni della regione, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti

nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle

liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

VIII - LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

24 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 26. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte

del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione

dell'arredamento della sala della votazione per poter fare eliminare eventuali

deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due

compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli

elettori (art. 37, primo comma, del T.U. n. 570).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza

solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e

di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano

girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo stesso l'urna sarà collocata

in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 37, terzo comma, del T.U. n. 570).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità

logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono

essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che

assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino

nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono

essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori

(art. 37, quarto e quinto comma, del T.U. n. 570, e successive modificazioni).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per

la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle

schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e

libero da qualsiasi oggetto.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine

abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare

che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare

tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere

ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare

che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga

immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità,

disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza

del voto nell'altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni

elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto,

25

il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla

legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre

all'interno delle cabine elettorali ''telefoni cellulari o altre apparecchiature in

grado di fotografare o registrare immagini''.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere

all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un

apposito avviso del seguente tenore:

''Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni

cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare

immagini.

''Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi

e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decretolegge

1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96''.

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a

ricevere le schede votate.

L'urna é di cartone di colore bianco e reca lo stemma della Repubblica e la

scritta ''Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

- Direzione Centrale dei Servizi elettorali''.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco

sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di

seggio, qualora ne venga fornito, deve applicare una etichetta autoadesiva, con

cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: ''ELEZIONI REGIONALI''.

Tale etichetta adesiva, eventualmente fornita con il rimanente materiale, sarà

dello stesso colore della scheda di votazione.

Per la sigillatura dell'urna al termine delle operazioni di voto della

domenica e del lunedì, prima di dare inizio, il lunedì stesso, alle operazioni di

spoglio delle schede votate, deve adoperarsi il rotolo di carta adesiva crespata

pure in dotazione al seggio.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente della

funzionalità dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra

per la sua chiusura e sigillatura.

e) Scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori

all'atto della votazione.

Poiché l'urna in dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede

votate dopo l'espressione del voto, per la custodia delle schede autenticate

dovranno essere usate le scatole con le quali è formato il pacco delle schede

consegnate al seggio.

f) Disposizione dell'urna e delle scatole.

L'urna e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno

dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

VIII - LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

26 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e

sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle

ore serali ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala

della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura

con meno di 100 letti, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata

predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e

la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale âEuro''

incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con

almeno 100 e fino a 199 posti letto ovvero dei detenuti aventi diritto al voto

nonché i presidenti della sezione ospedaliera nel caso che alla sezione siano

assegnati elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in

cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 27. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali

accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare

l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di

barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà

accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di

votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di

leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza

nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante

di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo

precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state

installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore

non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine

sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile,

all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà

essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal

tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da

assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non

deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente

segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo

di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,

n. 503 (pagina 176).

27

§ 28. Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti

per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli

deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione,

per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso

edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati potranno, di

comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 29. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno

di 100 posti-letto. - Intese del presidente della sezione con la

direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato

della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n. 570. - Sezione

presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a

domicilio.

Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione alla

quale sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto,

d'intesa con il sindaco, prende accordi con la direzione dei luoghi di cura

interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della sezione

previsto dall'art. 44 del T.U. n. 570 può recarsi a raccogliere il voto degli

elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e

lunedì, è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente

con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore

affluenza di elettori al seggio.

In ogni caso, il presidente del seggio, allo scadere del termine della chiusura

della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare

inizio, tempestivamente, alle operazioni di riscontro dei votanti e di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due

componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il

voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso

anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente

preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore

o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di

voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale

personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del

voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza

presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora

l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso

il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finchè possibile, a un adempimento

congiunto.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

VIII - LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

28 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 30. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100

e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

- Intese del presidente del seggio speciale di cui all'art. 9

della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di

cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e

fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei

detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia

preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che

il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976,

n. 136, d'intesa con il sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del

seggio speciale, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per

determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere, a norma

degli artt. 8 e 9 della legge n. 136, il voto degli elettori ivi esistenti.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale

presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura

impossibilitati a recarsi nella cabina.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

31

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 31. Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 16 del sabato che precede la data della votazione, il presidente

costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il segretario

da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 27, n. 4, del T.U.

n. 570, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale (art. 47,

primo comma, del T.U. n. 570).

Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di

vicepresidente.

Se gli scrutatori non siano presenti o se la nomina non sia avvenuta, il

presidente, a norma dell'art. 47, secondo comma, del T.U. n. 570, li sostituisce

nel modo indicato nel § 9.

L'art. 25 del T.U. n. 570 stabilisce che, per la validità delle operazioni del

seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il

presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità

da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 47,

secondo comma, del T.U. anzidetto, perché non sono presenti elettori in possesso

dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e

potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti

del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione

dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di

essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 47.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione e

contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede

alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia prescritto dalla legge.

§ 32. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso

la sezione.

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i

rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle designazioni consegnategli

dal Sindaco o alle designazioni che gli pervengono direttamente, e si accerta

della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo presenti le

istruzioni di cui ai paragrafi 19 e 20.

Si tenga presente che, non facendo parte degli Uffici elettorali, i

rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli Uffici

stessi purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

32 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

secondo le modalità ed i termini indicati ai già citati paragrafi 19 e 20; in tal

caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei

rappresentanti stessi.

§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la

tessera elettorale di iscrizione nella lista elettorale della sezione o l'attestato del sindaco

sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 2000, n. 299) (1), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella

sezione stessa (sentenza, ex art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570 o attestazione

del sindaco, ex art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo, introdotto dall'art. 3

della legge 7 febbraio 1979, n. 40) (paragrafo 49) (2).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio,

e durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della

votazione anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che

li assistono, a richiesta del presidente, o, nel caso di tumulti o disordini, anche

senza tale richiesta (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al

presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto

comma, del T.U. n. 570);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti

dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di

bastone (art. 38, secondo comma, del T.U. n. 570).

A norma dell'art. 37, secondo comma, del T.U. n. 570, nel compartimento

della sala destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per

votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente

impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tale disposizione, il presidente può, per mezzo

degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il

compartimento destinato all'Ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al

locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade

adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente

potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 46, commi quinto,

sesto e settimo, del T.U. n. 570.

Delle decisioni prese è dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del

T.U. n. 570).

(1) Infatti, gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera

medesima per quella singola consultazione risultano iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

(2) Coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione

del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono

annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

33

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte

del presidente.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa accertare ai

componenti dell'Ufficio stesso l'arredamento della sala delle elezioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali

deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 35. Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui

circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto

si recherà a raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati o in cui

il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.

Il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con

meno di 100 posti-letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, deve,

dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, stabilire l'ora in

cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a

raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso (paragrafo 29).

In pari tempo, come già detto al paragrafo 29, deve essere programmato l'orario

di raccolta del voto presso il domicilio di elettori affetti da gravissime infermità tali che

l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorino risulti impossibile o di elettori affetti

da gravi infermità e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale

da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione

in cui dimorano, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente

coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio

distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 36. Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale

si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con

almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al

voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati

ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale, dopo aver preso gli accordi del caso con i

direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione

della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in

cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti

aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere,

degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina (paragrafo 30).

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

34 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 37. Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal Sindaco

insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio (paragrafo

25), effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori

compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una

più minuziosa identificazione di coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive

liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a

domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà

raccolto presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della

regione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o

di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste

stesse.

Inoltre, il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di votazione,

tenendo presente l'elenco inviatogli dal Sindaco, prenderà nota nelle liste

sezionali, a fianco dei rispettivi nominativi, dei naviganti che, essendo elettori

di un comune della regione, hanno chiesto di votare per la predetta elezione nel

comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

35

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38. Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da

compiere.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello

scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono

essere compiute nel pomeriggio del sabato (art. 47 del testo unico n. 570).

Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna

numerazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del

Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso

illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi

dalla sala durante detta operazione (art. 47, ottavo comma, del T.U. n. 570).

§ 39. Determinazione del numero delle schede da autenticare per le

elezioni regionali.

Per la firma delle schede di votazione, il presidente provvede, innanzitutto,

a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del

numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistano luoghi di

cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare,

si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U.

n. 570 e dell'art. 1, lettera d), del D.L. n. 161, e compresi negli appositi elenchi che

saranno stati consegnati dal Sindaco al presidente del seggio contemporaneamente

agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi

conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede

da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali

votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori

non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali,

pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 40. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare per le

elezioni regionali.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede

a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione,

vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la

massima regolarità e speditezza.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

36 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede devono

essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione.

Gli scrutatori, durante la firma di ogni scheda âEuro'' che deve essere apposta

sulla faccia esterna della scheda nell'apposito spazio âEuro'' dovranno aver cura di

controllare la denominazione della circoscrizione elettorale regionale riportata

sulla faccia esterna della scheda stessa.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede

firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondono esattamente

al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno

scrutatore (art. 47, sesto comma, del T.U. n. 570).

Le schede anzidette sono poi riposte nell'apposita scatola, dopo che il

presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 41. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente apre la Busta

n. 1 (R.) e, fatta constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che

chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre, facendo prendere nota,

nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 47, settimo comma, del T.U.

n. 570); quindi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo (1), si tenga

presente che tale timbro dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti

dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare,

o del seggio speciale (vedi capitoli XV, XVI e XVII).

Il fac-simile del bollo della sezione è riportato a pagina 124.

§ 42. Rinvio delle operazioni alle ore 8 della mattina della domenica e

custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede

a chiudere la scatola contenente le schede, incollandovi - in mancanza di altri sigilli

- due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti

dell'Ufficio elettorale, i rappresentanti delle liste e gli elettori che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il bollo della sezione, gli

stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le

schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (R.) che

dovrà essere chiusa incollando il suo lembo gommato, sul quale apporranno la firma

i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste e gli elettori che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere

le schede votate per le elezioni regionali è vuota e provvede a chiuderla e a

sigillarla.

(1) Da utilizzare esclusivamente per la raccolta del voto degli elettori presenti in luoghi di

cura o di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare.

37

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo,

cioè di domenica (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570) e, fatta sfollare

la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa

entrarvi (art. 47, ultimo comma, e art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570

e successive modificazioni).

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala,

tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno

e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché sui

relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera

che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste

strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture,

e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere

saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della

medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti,

prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con

la Forza pubblica.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono trattenersi all'esterno

della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 47, ultimo comma

del T.U. n. 570/1960, come modificato dall'art. 3 della legge n. 160/1993).

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XI - AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

PARTE terza

Le operazioni di votazione

41

CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA APERTURA

DELLA VOTAZIONE

§ 43. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione la domenica mattina.

Alle ore 8 del giorno di domenica per il quale è indetta la elezione, il

presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno

precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si

richiama quanto precisato ai paragrafi 9 e 31, avvertendo che l'Ufficio dovrà

iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del

seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora, il Presidente del seggio speciale costituisce il seggio

speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alle sostituzioni

di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli

accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle

operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

§ 44. Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale

di sezione.

Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del

seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi alla sala

e l'integrità dei sigilli che chiudono l'urna, i plichi e la scatola contenente le

schede autenticate per le elezioni regionali. Quindi, apre i plichi, la scatola e

controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle

schede riposte nella scatola stessa la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 4 (R.),

servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che

risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che, pur avendo

diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire

per gli elettori che votano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n.

108/1968, dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 o dell'art. 1, lettera d) del D.L.

n. 161/1976, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

Subito dopo il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le

schede votate è vuota e provvede a togliere i sigilli.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima

speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 8 del mattino della

domenica (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570 e successive modificazioni).

42

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 45. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti

per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti

aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente procede alla

consegna al Presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate

e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di

cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto

esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni

ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il Presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al

Presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il Presidente consegna al Presidente del seggio

speciale gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il

materiale occorrente per la votazione.

§ 46. Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente

enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da

qualsiasi esemplificazione (1).

In particolare il presidente avverte che, a norma della legge 23 febbraio

1995, n. 43, ciascun elettore può:

a) votare, con un unico voto, per una lista provinciale e per la lista regionale

collegata, tracciando, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo che contiene il

contrassegno della lista provinciale. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per

la lista provinciale sia per la lista regionale collegata (art. 2 della legge n. 43/95);

b) esprimere, altresì, un voto disgiunto, cioè tracciare, con la matita copiativa,

un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul

simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul

nome del suo capolista. In tale ipotesi il voto è validamente espresso sia per la

lista provinciale che per la lista regionale rispettivamente prescelte, anche se non

collegate fra loro (art. 2 legge n. 43/95);

(1) Le modalità di votazione illustrate nel presente paragrafo sono correlate al sistema elettorale

disciplinato, per le regioni a statuto ordinario, dalla normativa statale. Resta salvo che le stesse

regioni a statuto ordinario che abbiano emanato proprie leggi elettorali potrebbero avere adottato

un sistema elettorale in tutto o in parte diverso, con conseguente modifica delle modalità di voto.

43

c) esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista

tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo di una lista regionale

o sul nome del capolista, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di

lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed

il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste

provinciali collegate (art. 2 legge n. 43/95);

d) manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di

consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il

nome e il cognome sulla apposita riga tracciata alla destra di ogni contrassegno

(art. 2 legge n. 43/95 e art. 13 legge n. 108/68).

Inoltre, il Presidente precisa che:

1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato

compreso nella lista votata (art. 2 della legge n. 43);

2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il

nome e il cognome;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può

scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia

possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, del T.U. n. 570);

4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione

deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo

comma, del T.U. n. 570). Con la scheda deve essere restituita anche la matita

copiativa (art. 49, quarto comma, del T.U. n. 570).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della

votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle

modalità di espressione del voto riportate nell'allegato A a pagina 209.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della

votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 47. Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni regionali.

I. - Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio elettorale

della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione,

indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, quarto comma,

del T.U. n. 570).

È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento

di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte

di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne (art. 48, quarto

comma, del T.U. n. 570). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa

facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più

necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire âEuro'' nei limiti del possibile

la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio

elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel

giorno delle elezioni.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIII - operazioni di votazione

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

44 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Qualora si verifichino affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più

sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli

elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano

opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione deve tenersi

presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in attuazione

di quanto disposto dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera

elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni,

che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato

elettorale, precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione.

L'esibizione della tessera elettorale personale presso la sezione di votazione

è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'ammissione dell'elettore

all'esercizio del diritto di voto.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e

riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità dell'elettore,

nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla

votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra

sezione e la data dell'elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che

è già stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale,

l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

III. Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere

ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle

relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello

o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 39, terzo

comma, del T.U. n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del T.U. 20 marzo

1967, n. 223): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata

dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi; ovvero di un'attestazione

del Sindaco (art. 3 della legge n. 40/79);

2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del sindaco di

ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo

e successive modificazioni (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso

la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine

pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché

muniti della tessera elettorale (art. 40, primo comma, del T.U. n. 570 e art. 14

del D.P.R. n. 299/00). Queste persone possono essere ammesse al voto altresì, ma

limitatamente alle elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune,

purché però siano elettori di altro comune della regione e siano, in tutti i casi, in

possesso della relativa tessera elettorale;

4) gli elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in

qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale,

di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante

l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15).

45

5) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune

o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo

di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del decretolegge

3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente,

in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 40, secondo comma, del testo

unico n. 570, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9,

del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1);

6) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati

militarmente per servizio dello Stato nonchéâEuroÅ¡ gli appartenenti alle forze di polizia

e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un

comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori,

previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U.

n. 361 e art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161).

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

7) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U.

n. 361 e dell'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161, sempre che gli stessi siano elettori

di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla

tessera elettorale:

a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto

attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a

votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi

fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta

notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale,

della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per

motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361).

Gli elettori di cui ai numeri 6 e 7 vanno iscritti in una lista aggiunta (art.

49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361).

Di tutti gli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel

luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si

rinvia agli appositi paragrafi (da 68 a 73).

§ 48. Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (art. 48,

secondo comma, del T.U. n. 570):

a) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia,

rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data

di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIII - operazioni di votazione

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

46 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in

Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando

militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché

munita di fotografia.

L'identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni

sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto

o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la

fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale

circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 48, sesto comma,

del T.U. n. 570);

2) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio, a norma dell'art. 48,

quarto comma, del T.U. n. 570.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica

nella apposita colonna della lista di sezione.

3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio (art. 48,

quinto comma, del T.U. n. 570).

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente

da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in

base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica

nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 48, sesto comma, del T.U. n.

570); ma, prima di compiere ciò, la legge esige che il presidente avverta l'elettore

che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570 (art.

48, quinto comma, del T.U. n. 570).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di

chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli

estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione.

Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità

personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento,

soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti delle

liste dei candidati circa l'accertamento della identità degli elettori, spetta al

presidente di decidere, con le modalità di cui all'articolo 54 del Testo unico

anzidetto (art. 48, ultimo comma, del T.U. n. 570).

§ 49. Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure

dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza

o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla

tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione

47

in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di

uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data,

provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito

registro (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), inoltre, a fianco del numero

della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione

della lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine,

attraverso il sistema della ''spunta'' numerica progressiva, del numero degli

elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale, non hanno

partecipato per qualsiasi motivo ad una o più consultazioni che eventualmente

si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei

successivi controlli circa il numero dei votanti (paragrafo 85), sia per eliminare

ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per opportuna norma del presidente, si fa presente, altresì, che la tessera

elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella A allegata

al decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000 (pagine 187 e 188).

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo comma, del

T.U. n. 570) o dell'attestazione del Sindaco (art. 3 della legge n. 40/79) o dell'attestato

del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art.

7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la

sentenza, l'attestazione o l'attestato (paragrafo 47).

Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta

manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione nonché la propria

firma e il bollo dell'Ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione

è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo. Viceversa, nel medesimo

paragrafo del verbale non deve essere presa nota di coloro che vengono ammessi

a votare perché muniti, oltre ad un documento di identificazione, dell'attestato

sostitutivo della tessera ex art. 7 del D.P.R. n. 299/00.

§ 50. Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo che uno degli scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data

della votazione e il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera

stessa sull'apposito registro, il presidente consegna all'elettore, dopo averne letto

ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita

copiativa per la espressione del voto e la scheda per le elezioni regionali.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta

autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione

(art. 49, primo comma, del T.U. n. 570).

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda spiegata

agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di

scrittura od altri segni che possono invalidarla.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIII - operazioni di votazione

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

48 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 51. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione:

avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori

cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi

da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori

della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni

del seggio;

- che l'art. 93, primo comma, del testo unico n. 570/1960 prevede la reclusione

fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il

proprio voto in ''più sezioni elettorali''.

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto

affisso all'interno della sala della votazione.

§ 52. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni

cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare

immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare,

la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008,

n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1,

comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali ''telefoni

cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini''.

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente

dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da

parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale,

a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature

saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite

all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale,

dopo l'espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà

fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e

l'altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti

unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da

tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

§ 53. Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina

e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina.

All'interno della cabina, l'elettore, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare

la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, per restituirla

successivamente al presidente del seggio (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).

49

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIII - operazioni di votazione

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il presidente invita l'elettore a

ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non sia compiuta nella cabina, il presidente deve

rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina,

deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a

votare (art. 50 del T.U. n. 570) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali

dei votanti sull'apposito registro o di fare entrare nella cabina l'elettore per la

espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione

da tre mesi ad un anno (art. 98 del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa

consegnata all'elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne non vi sono

segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore,

pone la scheda nell'urna (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli

scrutatori l'avvenuta riconsegna da parte dell'elettore mediante l'apposizione

della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di

sezione a ciò destinata (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570).

Insieme alla scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita

(art. 49, penultimo comma, del T.U. n. 570).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 99, primo comma, del T.U.

n. 570): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per

effettuare regolare denunzia appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

Infine, il presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione

e la tessera elettorale.

§ 54. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore,

dovrà essere rilevata e comunicata al Comune, che poi provvederà alle ulteriori

comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno,

l'affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari

e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l'orario pure appresso

specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo

totale) alle ore 12.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè

alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno;

- lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti

in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni

di voto.

50

CAPITOLO XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO

DELLA VOTAZIONE

§ 55. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da

considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli

affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore

della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto,

purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune

della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1,

comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del

diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato

corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale,

mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale

personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale

ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato

con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto

dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio

comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un

timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla ''AVD'', formata dalle

lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole ''diritto voto assistito'':

Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si

troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata

a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure,

laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio

posto sotto la scritta ''circoscrizioni e collegi elettorali''.

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale

personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà

essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice

nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente,

esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 41,

settimo comma, del testo unico n. 570, e successive modificazioni, dev'essere

rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od

applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi

delle unità sanitarie locali.

51

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore

di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo

comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore

che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica

dovrà senz' altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore,

sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il

libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in

precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili)

a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno

del libretto stesso, sia indicata la categoria ''ciechi civili'' e sia riportato uno dei

seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare

del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni

accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà

verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che

attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione

contenuta nel suddetto art. 41: ''o da altro impedimento di analoga gravità'',

nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita

certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni,

e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha

affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività

dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle

mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità

visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che

l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono

su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. E' da

ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto

al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti

una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il

diritto di voto.

La norma - ha affermato il predetto Consesso - impone al presidente

del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di

esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito

nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto

assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle

mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio - salvo il caso di

apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale - accerti l'effettiva sussistenza

dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà,

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIV - CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

52 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con

l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di

seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di

un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi

per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del

seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 41, terzo

comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299),

scrivendo testualmente: ''Accompagnatore .....….….…. (data) .......………...,

(sigla del presidente) …………'', senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore

fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già

svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente

scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre

anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome

dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e

cognome dell'accompagnatore (art. 41, quinto comma, del testo unico n. 570).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale

relativo alle operazioni per l'elezione del consiglio regionale (art. 41, sesto

comma, del testo unico n. 570).

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera

elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa

(all'interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l'elettore è

stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi

dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 56. Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme

per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori

portatori di handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare

autonomamente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute

nel precedente paragrafo 55.

§ 57. Caso in cui si presenti a votare un elettore che ha diritto di votare

in base a sentenza o ad attestazione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma

dell'art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, si presenti a votare munito di una

53

sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore

del Comune, ovvero dell'attestazione del Sindaco deve:

a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità

dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che

lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi

della sentenza o dell'attestazione;

c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione ''Ha votato''

nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore

sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

È da avvertire, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare

munito della attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto

di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3

della legge n. 40).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata

da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto

nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è

consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente

con altra prelevata dai pacchi delle schede residue [Buste n. 4 (R.)], la quale viene

firmata da uno scrutatore, e, dopo essere stata bollata dal presidente, è da lui

introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori

muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola

consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perchè per essi, in quanto già iscritti

nella lista sezionale, è già stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.

§ 58. Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 40

del T.U. n. 570 (presidente del seggio; scrutatori; rappresentanti

delle liste dei candidati presso la sezione; ufficiali ed agenti della

forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 40, primo comma, del T.U. n. 570, stabilisce che i membri del

seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio medesimo,

nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico

votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 14 del D.P.R. n. 299/00)

nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste

di altra sezione del Comune.

Queste persone possono essere ammesse al voto per le elezioni regionali,

anche se non siano elettori del Comune, purché siano elettori di un altro Comune

della Regione.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre

alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIV - CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

54 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

elettori già identificati. In ogni caso tutti debbono esibire la tessera, sulla quale

vengono apposti il timbro della sezione e la data mentre il numero della tessera

stessa viene annotato nell'apposito registro.

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli ufficiali

ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei

funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve

far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere

sostituite nei modi indicati al precedente § 57.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, secondo

comma, del T.U. n. 570).

§ 59. Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del

T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (militari

delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati

per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia;

appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,

convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i militari delle Forze armate

e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato,

alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono ammessi a

votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano per causa di servizio

sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli

elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera

elettorale rilasciata da un comune della Regione nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali

(art. 49, terzo comma, del T.U. n. 361).

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta e

quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché, però, non

siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei

alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle

Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono state impartite

disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano un'apposita

dichiarazione da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il

dipendente ............................. presta servizio nel ..................... (reparto), di

stanza nel Comune di ..........................., apponendovi la propria firma ed il

bollo del reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine

pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono

stati comandati a prestare servizio.

55

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovassero fuori

della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno

essere ammessi a votare nel Comune dove si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna

dichiarazione, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza

o documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i

Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di

carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi

anche del ''tesserino'' senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le

generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la

dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Pure le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel

presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere

sostituite, volta per volta, con la procedura indicata nel § 57.

§ 60. Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori

non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non

accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una

qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale,

anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale,

anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia

autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita

risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità

dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che

lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità

sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti

per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e

sostituite di volta in volta, nei modi indicati al § 57.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni

elettorali (art. 1, quinto comma, della legge n. 15).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, quarto

comma, della legge n. 15).

§ 61. Caso in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi ed

aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del T.U.

n. 361/1957, e successive modificazioni).

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,

convertito dalla legge n. 240/76, i naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIV - CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

56 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a

votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune stesso, sempre

che gli stessi siano iscritti nelle liste di un Comune della Regione.

A cura del presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui

viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme con

la tessera elettorale, i documenti indicati al § 47.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono

sostituite come indicato al § 57.

§ 62. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal

presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od

ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può

chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza

scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione ''scheda

deteriorata'', vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 5 (R.)/E.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve

consegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede

autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome

dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle

residue [Busta n. 4 (R.)], che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal

presidente nei modi indicati al § 57.

§ 63. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 50

del T.U. n. 570: la scheda è annullata e inclusa nella Busta n. 5 (R.)/E per essere

allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

§ 64. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione

del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto

è disciplinato dal penultimo comma dell'art. 46 del T.U. n. 570.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente,

tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile

che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di

ritardare o congestionare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve

essere annullata. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta nella

scatola una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue.

57

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIV - CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che

abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate sono incluse nella Busta n. 5 (R.)/E.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U.

n. 570).

§ 65. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante

del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello

scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente

dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, nel quale è fatta

menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista

sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del

riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 49,

ultimo comma, del T.U. n. 570).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella Busta n. 5

(R.)/e.

§ 66. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal

presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel

verbale con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 49, ultimo comma, del

T.U. n. 570). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome

dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei

votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, n. 3, del T.U. n. 570).

§ 67. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione

del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione

nel verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori

di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 99, primo comma, del

T.U. n. 570.

58

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 68. Operazioni di votazione compiute nell'ufficio elettorale di sezione

istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto (''sezione

ospedaliera''), a norma dell'art. 43 del testo unico 16 maggio

1960, n. 570.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei

luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.

Premesso che i ricoverati nei luoghi di cura votano se sono iscritti nelle liste

elettorali di un Comune della Regione, si tenga presente che l'elettore, per essere

ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di

cui all'art. 42, terzo comma, lettera b), del T.U. n. 570, per votare nel luogo di

cura. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i

numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. n. 299/00).

Si è detto al § 25 (III, a pagina 23) che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere,

deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni

dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi

degli artt. 42 e 43 dell'anzidetto testo unico.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare

il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione,

ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al

voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma consigliato dal Ministero

dell'Interno per agevolare il compito degli Uffici elettorali di sezione.

Solo nel caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il

presidente avrà cura di accertarsi, prima di ammettere l'elettore al voto, che

l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate

da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate

al § 57.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 42 del

citato testo unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente,

nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali

liste [modelli n. 258-AR/m e n. 258-AR/f].

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina,

provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 9 della

legge n. 136.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno

scrutatore, sull'apposito registro.

59

§ 69. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100

posti-letto - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte

dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 44 del testo

unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 9, decimo comma, della

legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei

luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal

presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, giusta quanto stabilito dall'art. 44 del T.U. n. 570, il

presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la

Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale

distaccato che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore

designato dalla sorte e dal segretario del seggio si recherà presso l'Istituto o

gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno

regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario,

le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di

segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della

costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla

raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione âEuro'' in numero pari a quello degli

elettori ricoverati, maggiorato del 10% âEuro'' saranno recate nella Busta Os/1/R.

Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse,

debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R), per essere riportate nella sezione

elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo

riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le

schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo

di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti

ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite

copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Al presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato

esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo

all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente

al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto

nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi

dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale

potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato

al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XV - VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

60 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista

aggiunta (modd. n. 258-ARm e n. 258-ARf).

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere

elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per

la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista

aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati

alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

§ 70. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino

a 199 posti-letto - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da

parte del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della

legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in

ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto,

nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della

legge n. 136.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente

stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di

cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale,

nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative

operazioni.

Le schede autenticate per la votazione âEuro'' in numero pari a quello degli elettori

degenti maggiorato del 10% âEuro'' saranno recate nella apposita Busta Os/1/R.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse,

debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R) per essere riportate nella

sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli

elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno

100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a

porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi

dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione

(matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato

anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione,

sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la

certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente

al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto

nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi

dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale

61

potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato

al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota

nella apposita lista aggiunta [mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f].

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere

elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente

almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno

votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla

medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale

sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo

di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della

sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla

votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori

che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale

al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati

dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette

operazioni.

§ 71. Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-

letto per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori

ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione

ospedaliera. - Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma,

della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali

e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione

sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione,

viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto

dall'art. 9 della legge n. 136 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente

stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale

dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo

scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti delle

liste che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il Presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a

garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli

elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10%, saranno

recate nella Busta Os/1/R.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XV - VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

62 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse,

debitamente piegate, in altra busta (Busta Os/2/R) per essere riportate alla sezione

elettorale ed immesse nella apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello

degli elettori degenti impossibilitati ad accedere alla cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi degli elettori

impossibilitati ad accedere alla cabina ammessi al voto nonché l'altro materiale

occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato

esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo

all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente

al § 68 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni

ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi

dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico (per il quale potrà

essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al

seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome dell'elettore che vota nella

apposita lista aggiunta [mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f].

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere

elettorali dei votanti.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del

seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei ricoverati

nel luogo di cura, in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla

cabina e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della

sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla

votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori

che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale

al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati

dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette

operazioni.

63

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 72. Votazione dei detenuti.

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali

per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d, del decreto-legge 3

maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, riconosce

ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale il diritto

di prendere parte alle votazioni per le elezioni regionali, sempreché gli stessi

siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un Comune della Regione.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con

le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, oltre alla

tessera elettorale, l'attestazione di cui al terzo comma, lettera b), dell'anzidetto art.

8. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro

contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. n. 299/00).

§ 73. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia

preventiva - Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte

del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma,

della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel

luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la

votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente

stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di

detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio

speciale, e dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative

operazioni.

Le schede autenticate per la votazione âEuro'' in numero pari a quello dei

detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% âEuro'' saranno

recate nella Busta D/1/R.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse,

debitamente piegate, in altra busta [Busta D/2/R] per essere riportate alla sezione

elettorale ed immesse nella rispettiva urna previo riscontro del loro numero con

quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione,

il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e

votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi

dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

64 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

(matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato

anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione,

sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la

certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi al voto e le attestazioni

di cui al terzo comma, lettera b, dell'art. 8 della n. 136/76, si richiama quanto

contenuto nel precedente paragrafo 68 per le sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi

dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale

potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato

al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota

nella apposita lista aggiunta [mod. n. 259 (A.R.)/m e mod. n. 259 (A.R.)/f].

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere

elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione,

per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica

lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione

assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti

verbali.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del

seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti

aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena

le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere

immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia

stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti

nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale

al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati

dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette

operazioni.

65

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 74. - Elettori in particolari condizioni di infermità. - Domanda di ammissione

al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti

del sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato

dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46 - le cui disposizioni sono da

ritenere applicabili anche per le elezioni regionali - gli elettori ''affetti da

gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano

risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si

trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature

elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui

dimorano'', possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione

elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà in un periodo

compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della

votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone

l'indirizzo. Per le elezioni dei presidenti delle giunte regionali e dei consigli

regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso

in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio della regione per cui

è elettore.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario

medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione

del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale

necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la

regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione

dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di

cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta

inclusione in tali elenchi.

Inoltre, i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli

ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora

ubicata in altro comune della regione, entro il settimo giorno antecedente la

data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati

l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito

territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data

di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

66 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 75. - Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per

sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a

domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello

in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione

oppure, per le elezioni regionali, in una sezione di un altro comune della regione

nel cui territorio abbia dimora, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci dei comuni

formano, per ogni sezione elettorale, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa

sezione di iscrizione;

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre

sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione;

- elenco degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur

essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni

della regione.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli

di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il

luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora,

con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali

di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o

alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in

un'altra sezione.

§ 76. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al

voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. - Annotazioni

nelle liste sezionali. - Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede

le elezioni, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici

elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario

del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a

domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio

della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i

presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle

rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a

domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà

raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere

il voto a domicilio.

67

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero

di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli

elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero

degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 77. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di

sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con

l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del

segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per

le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 69.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio

dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del

segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'Ufficio

elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal

presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i

rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la

votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida

anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli

elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza

presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio

distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della

sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 78. - Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. - Custodia

delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi

elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché

l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite

copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze

dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello

degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta

adeguata, saranno recate in apposita busta [Busta Voto domiciliare n. 1/R].

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite,

debitamente piegate, in apposita altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2/R], per essere

poi riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente

immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti

in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XVII - VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

68 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi

dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale

potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato

al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede

dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 79. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare

dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale.

- Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate

dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi

nota se il voto sia stato espresso per una o più delle consultazioni in eventuale

contemporaneo svolgimento.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore

votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi

col bollo dell'ufficio di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione

elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al

voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere

trattenute dagli elettori.

§ 80. - Annotazioni nelle liste sezionali. - Trascrizione nel registro del numero

della tessera elettorale. - Verbalizzazione. - Custodia degli

elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione

diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi

viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro,

maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei

votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera

elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro

il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di

iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo

nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro,

maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano

il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui

generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà

effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a

domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle

liste sezionali, corrispondente annotazione.

69

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XVII - VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai

comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono

allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione (Busta n. 3/R).

§ 81. - Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza

dell'elettore.

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve

curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto

''nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore''.

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli

stessi rappresentanti di lista che chiedano di presenziare alla raccolta del voto

a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e

la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle

particolari condizioni di salute del medesimo.

70

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 82. Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. - Sospensione

della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del

mattino del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di

domenica (art. 51, primo comma, del testo unico n. 570). Tuttavia, se a tale

ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non

hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a

votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo

unico n. 570).

Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe ''file'' di

elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia

la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue

pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di

esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente

le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un

unico plico [Busta n. 2 (R)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la

votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione

del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno

due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano

richiesta.

ATTENZIONE: La mancata suggellazione dell'urna e della

scatola, la mancanza delle firme del presidente e di almeno due

scrutatori sui suggelli che chiudono l'urna e la scatola e la

mancata formazione del plico importano la nullità delle operazioni

elettorali (art. 51, quarto comma, del testo unico n. 570).

Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del giorno

successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla

chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 42.

§ 83. Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. - Chiusura della

votazione alle ore 15 del lunedì.

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione

(art. 52, primo comma, del testo unico n. 570).

71

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XVIII - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli

accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate e

alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli

atti dell'ufficio [Busta n. 2 (R.)], il presidente apre il plico medesimo, la scatola

contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate

e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 dello stesso

giorno di lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle

immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere

nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo

comma, del testo unico n. 570).

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

72

CAPITOLO XIX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 84. Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di

riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e

degli oggetti non più necessari (art. 53, primo comma del T.U. n. 570).

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite

copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo

averne controllato il numero.

§ 85. Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione

per le elezioni regionali.

I. - L'Ufficio determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno

votato per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

(art. 53, primo comma, n. 2 del T.U. n. 570).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla

Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo

occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui

scheda sia stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la

firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma del T.U. n. 570);

2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39,

terzo comma del T.U. n. 570), o ad attestazione del sindaco di ammissione al

voto (art. 3 della legge n. 40) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni

elettorali (1);

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella

sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (art. 1, quarto

comma, della legge n. 15);

4) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei

rappresentanti di lista, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica,

iscritti in altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione, che hanno

votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali

(art. 40 del T.U. n. 570);

(1) Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato

del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per

quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,

n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

73

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi

militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle Forze di Polizia

e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno votato nella sezione in base

all'art. 1, lettera f), del decreto-legge n. 161 e all'art. 49 del testo unico n. 361

e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;

6) il numero dei naviganti (marittimi ed aviatori) che hanno votato nella

sezione in base all'art. 1, lettera f), del decreto-legge n. 161 e all'art. 50 del testo

unico n. 361 e che sono stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5;

7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono

stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo

di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno

effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito

dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22), risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle

liste sezionali e dalle annotazioni di cui all'apposito verbale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei

gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura

con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con

almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di

detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti

dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a

votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della

sezione o nelle apposite liste aggiunte.

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e

fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i

numeri delle tessere elettorali dei votanti.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato

nel registro:

a) aumentata del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una

sentenza o ad attestazione del sindaco ex art. 3 della legge n. 40/79 e che quindi

non erano muniti della tessera elettorale; (1)

b) diminuita del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il

numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, ovvero hanno votato

solo per un'altra consultazione contestuale (numero riportato nell'apposita

tabella del registro contenente i numeri delle tessere elettorali),

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per le elezioni

regionali risultante dal totale delle suddette categorie.

(1) Invece, gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con attestato rilasciato dal

sindaco in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella

singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)

risultano già iscritti nelle liste degli elettori della medesima sezione.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIX - LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

74

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

II. Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o

elezioni comunali, effettuato l'accertamento del numero di coloro che hanno

votato nella sezione per l'elezione del consiglio regionale, l'ufficio procede ad analoghe

operazioni nei riguardi dell'elezione del consiglio provinciale e, nel caso, anche

dell'elezione del consiglio comunale, come indicato nelle corrispondenti istruzioni.

§ 86. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione

e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla

formazione del plico [Busta n. 3 (R.)] contenente le liste per la votazione usate

nella sezione ed i registri (maschile e femminile) nei quali sono stati annotati i

numeri delle tessere elettorali dei votanti.

In esso vanno compresi:

a) le liste della votazione (maschile e femminile), le liste elettorali aggiunte in

cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti che hanno votato nella sezione per le

elezioni regionali; e, nelle sezioni ospedaliere, in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura

con meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, e luoghi di

detenzione, le liste compilate dal presidente del seggio, le quali devono essere state vidimate

in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;

b) i registri (maschile e femminile) con l'annotazione dei numeri delle tessere

elettorali dei votanti nonché quelli per l'annotazione della presa in consegna

e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare

o registrare immagini, che sono stati chiusi nella Busta n. 3-bis (R.). Nelle sezioni

ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di

detenzione, per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570

e dell'art. 8 della legge n. 136, con i suddetti registri deve essere inclusa, nella

Busta n. 3-bis (R.), l'attestazione di cui alla lettera b), terzo comma, degli artt.

42 e 8 sopra citati;

c) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli

elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di

altri comuni della regione, ammessi al voto domiciliare.

Sul plico [Busta n. 3 (R.)] appongono le firme il presidente, almeno due

scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste, nonché gli elettori presenti.

Questo plico, sigillato, viene immediatamente inviato a mano, per

mezzo di apposito messo, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale

territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta (art. 53, primo comma, n.

2, del testo unico n. 570/1960 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998).

§ 87. âEuro'' Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei

relativi plichi.

I. L'ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della

votazione: quella riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nella scatola

e non utilizzate per la votazione (art. 53, primo comma, n. 3, del T.U. n. 570).

75

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XIX - LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate

ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al

numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai

sensi dell'art. 43 del testo unico n. 570, dell'art. 1, lettere d) ed e), del decretolegge

n. 161 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, compresi negli

elenchi consegnati dal Sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico

contenente le schede residue [Busta n. 4 (R.) ].

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:

a) le schede autenticate rimaste nella apposita scatola;

b) le schede non autenticate.

II. Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni provinciali e/o

comunali, il presidente esegue il medesimo controllo per le schede residue

relative all'elezione del consiglio provinciale e/o all'elezione del consiglio

comunale e procede alla formazione di un plico analogo a quello fatto per le

elezioni regionali (vedere le istruzioni per detti tipi di elezioni).

III. I predetti plichi vengono inviati a mano al tribunale o alla sezione

distaccata del tribunale territorialmente competente (paragrafo 86).

Le operazioni previste nel paragrafo 85 (accertamento del numero di

coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali), nel paragrafo

86 (formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i

registri) e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato: del

compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 53, ultimo

comma, del testo unico n. 570).

IV. Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione, di cui al

presente capitolo, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le

elezioni regionali (paragrafi 88 e seguenti).

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

79

CAPITOLO XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 88. Operazioni di scrutinio. âEuro'' Inizio dello scrutinio per le elezioni

regionali. âEuro'' Rinvio dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o

le elezioni comunali eventualmente abbinate alle ore 8 del mattino

del martedì.

Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi

(capitolo XIX), il presidente dà subito inizio alle operazioni di scrutinio relative

alle elezioni regionali (paragrafi 89 e seguenti).

Qualora presso il seggio si svolgano, oltre alle elezioni regionali, anche elezioni

provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia le operazioni di scrutinio delle

elezioni provinciali e/o delle elezioni comunali alle ore 8 del mattino del martedì

(art. 20, secondo comma, n. 2, lettera b, delle legge 17 febbraio 1968, n. 108).

A tale scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede votate

per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del consiglio comunale ed a chiudere

in apposito plico tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti le elezioni stesse.

§ 89. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di

scrutinio.

Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi ivi

indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori âEuro'' escluso

il vicepresidente âEuro'' di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna (articolo 68,

primo comma, del T.U. n. 570).

Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del

segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente

le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera

che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma del

quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno

tre membri dell'Ufficio, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative

allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 68, applicabile, oltre che per i

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei

Consigli regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del

presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae

le schede dall'urna, e almeno di un altro scrutatore e del segretario che prendono

nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle

tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto

è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

80 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque

membri dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il

segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della

sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere

ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel

paragrafo 33.

81

CAPITOLO XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

DI SCRUTINIO

§ 90. Termini per le operazioni di scrutinio.

Il presidente, non appena ultimate le operazioni di riscontro (capitolo

XIX), dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, che debbono

svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro conclusione.

§ 91. Sospensione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non

possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni stesse.

In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente

le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono

riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole vengono apposti cartelli

riportanti, oltre all'indicazione della circoscrizione, del Comune e della Sezione,

anche la scritta: ''Schede non spogliate'' e ''Schede già spogliate''.

Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti

relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le

scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori,

nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti.

Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede

ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà

immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due scrutatori

all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più sezioni che non siano

sede di tale Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione, per l'inoltro.

82

CAPITOLO XXII

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 92. Principio di salvaguardia della validità del voto.

Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione

negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda

debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva

dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma

di uno scrutatore o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o di schede che

presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che

l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della

giurisprudenza in materia (formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali)

emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale

e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di ''favor voti''.

Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme

tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un

lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro,

per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni

di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso

che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte

od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a

palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da

considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o

spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto.

Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del

tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano

l'agevole identificazione.

Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni

superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa

del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti,

l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati,

tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia

preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960,

infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manifestata

dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare

le loro scelte, anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere appieno

83

e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (Cons. Stato,

n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio

2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).

Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono

esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni

tipografici o di altro genere.

§ 93. Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi,

di consegna all'elettore di più schede di voto, potrebbe darsi che, malgrado

le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte

dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente

tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante:

quest'ultima scheda, tuttavia, sempreché la volontà dell'elettore sia univoca e

la scheda stessa non sia per altro verso da dichiararsi nulla per uno dei motivi

previsti dalla legge, deve essere ritenuta assolutamente valida.

§ 94. Principio della non riconoscibilità del voto.

Alla luce di quanto dianzi detto ai paragrafi 92 e 93, si evidenzia che,

oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto, un

altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità

del voto stesso.

In merito alla riconoscibilità del voto, la giurisprudenza del Consiglio

di Stato (formatasi, come già detto, soprattutto in tema di elezioni comunali)

ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo

inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere (1).

(1) Sui principi di salvaguardia della validità del voto e di non riconoscibilità del voto

stesso, si riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente paragrafo, le seguenti altre

massime del Consiglio di Stato:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di

riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della

scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella

specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto

nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del

18-3-1985);

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul

contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400

del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico

movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni

palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del

1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve

segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXII - SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

84 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Pertanto, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé,

al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione

dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di

spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V,

n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609

del 18-10-2000);

- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del

4-2-2004);

- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente

segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto

valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di

recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n.

1897 del 2-4-2001);

- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del

candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-

2004);

- tre ''ics'' apposte sul nome prestampato del candidato a Sindaco (Sez. V,

n. 374 del 4-2-2004);

- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio

destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza

di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua,

del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005)

anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della

collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del

contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato

alle elezioni comunali, bensì riconducibile ad un candidato alle contestuali

elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria

confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative

quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto

modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque

elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre

che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del

3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione ''geo''

posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto

che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste

nell'espressione ''geom.'' (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato

sostituendo alla ''v'' una ''p'' (nel caso in questione: ''Papese'' al posto di ''Pavese'').

Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della

collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma

nel ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un

85

nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo

siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V,

n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che,

per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si

tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n.

109 del 18-1-2006).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono,

invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni

aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

- il motto ''sei forte'', riferito al candidato per cui si esprime la preferenza

(Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- la frase ''candidato alla carica di consigliere'' apposta dall'elettore prima

del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna

spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria,

tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

- le parole ''SI'' od ''OK'' scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di

ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può

spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933

del 21-9-2005).

§ 95. Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di validità

e attribuibilità del voto.

Un ulteriore principio che, anche in relazione a quanto già detto nei precedenti

paragrafi 92, 93 e 94, costituisce un corollario del fondamentale principio della

salvaguardia della validità del voto è quello della univocità del voto.

Con riguardo a tale principio, si richiamano alcune recenti pronunce

del Consiglio di Stato su specifiche fattispecie di seguito evidenziate (sebbene

riferite in alcuni casi a elezioni comunali), nelle quali, a seconda dei casi, il

riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o

la dichiarazione di nullità del voto stesso (1):

(1) In tema di validità della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza, si riportano, in aggiunta

a quelle riportate nel testo del presente paragrafo, alcune altre massime del Consiglio di Stato:

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze,

annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615

del 29-8-1972);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai

voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai

candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);

- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del

27-12-1988);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista

abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra

due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);

- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto

di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez.

V, n. 271 del 19-6-1981).

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXII - SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

86 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

- voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti

in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o

presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso

cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n.

3459 del 28-5-2004);

- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante

preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è

valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un

candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco,

posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato,

od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);

- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome

di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica,

in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze

circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è

plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile

poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza

diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

Con riferimento, infine, a determinate altre specifiche fattispecie di seguito

elencate, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando

principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e

dell'attribuzione del voto medesimo:

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per

candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra

lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato

indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo

comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le

elezioni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche

al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez.

V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e

al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere

comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza

per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto

con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di

lui contrassegno - come quello con cui esprime la preferenza al candidato

consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco - è valido perché

inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche

nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere

appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo,

per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano

giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella

a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che

87

corrisponde sia ad un candidato della lista n.1 sia ad un candidato della lista n.2.

Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare

dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate,

sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, comma V, D.P.R. n. 570/1960; sul

piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel

riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata

in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del

candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 22 febbraio 2001).

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXII - SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

88

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO

§ 96. Inizio dello scrutinio.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle

operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna contenente le schede votate, dovrà

dapprima agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente provvederà all'apertura dell'urna stessa e alle

operazioni di spoglio.

§ 97. Sistema elettorale.

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà

opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

La elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario,

è disciplinata, oltre che dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, anche dalla

legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei consiglieri

assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali con

sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene eletto con sistema

maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre la legge costituzionale 22

novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta

regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della

lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Si soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale

riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista regionale di cui fa parte.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le

proclamazioni degli eletti, sia a livello circoscrizionale che a livello regionale, sono

rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali

regionali.

Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere e

registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i

voti delle liste provinciali, i voti delle liste regionali e i voti di preferenza per i

candidati delle liste provinciali.

Per completezza, si soggiunge altresì che la stessa legge costituzionale n.

1/1999, nel modificare o sostituire alcuni articoli della Costituzione, tra i quali

l'art. 122, ha stabilito, tra l'altro, che il sistema di elezione del Presidente e degli

altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali venga

disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con

legge della Repubblica e che, in particolare, il Presidente della Giunta regionale,

salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, venga eletto a suffragio

universale e diretto. I principi fondamentali concernenti, tra l'altro, il sistema di

89

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXIII - LO SCRUTINIO

elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei

consiglieri regionali sono stati stabiliti con legge 2 luglio 2004, n. 165. Tuttavia,

nelle regioni a statuto ordinario che non abbiano ancora provveduto a dotarsi di

un proprio sistema elettorale, non esercitando, quindi, la relativa potestà statutaria

e legislativa attribuita ai sensi del nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione,

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge statale più sopra richiamate.

§ 98. Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato nel paragrafo 46, la legge 23 febbraio 1995, n. 43,

ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può

esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui

integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti

istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa

che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione,

l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o

meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un

rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno âEuro'' e,

nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con compiutezza tutte le

possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o

meno la nullità dello stesso âEuro'' si è ritenuto opportuno allegare alla presente

pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella

valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A a pagina 209).

§ 99. Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti

del seggio, il presidente âEuro'' come già ricordato nel paragrafo 96 âEuro'' apre l'urna

contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano

opportunamente mescolarsi, e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede

la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla

registrazione dei voti.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60 e

dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per

volta e la consegna al presidente.

Il presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista provinciale,

ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo

della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il presidente legge il

cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

90 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Laddove risulti votato il contrassegno di una lista regionale, tanto nel caso

che quest'ultima sia collegata alla predetta lista provinciale quanto nel caso che

non lo sia (c.d. voto disgiunto), il presidente dà lettura ad alta voce di tale

contrassegno e del nome del capolista.

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun contrassegno di

lista regionale, il presidente attribuisce il voto alla lista regionale collegata alla

lista provinciale prescelta, leggendone il contrassegno e il nome del capolista.

Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per

una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della

lista regionale collegata e del suo capolista.

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul contrassegno

(o su uno dei contrassegni) di una lista regionale, il presidente ne dà lettura,

indicando anche il nome del suo capolista, e tale manifestazione di voto - come

già ricordato - non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste

provinciali collegate.

Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che,

insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di

scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista

provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle

preferenze riportate nonché da ciascuna lista regionale.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista

provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati

da ciascuna lista regionale.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i

voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascuna lista

regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella

scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben

distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece

contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta

scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si

rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960

stabilisce espressamente che ''è vietato estrarre dall'urna una scheda,

se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o

scatola, dopo spogliato il voto''.

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione

contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento

di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della

reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n.

570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio

sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo

sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti

in ciascuna scheda devono essere compiute.

91

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXIII - LO SCRUTINIO

§ 100. Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuovamente

la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce

che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne

possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e le istruzioni impartite nel capitolo

XXII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi

da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le

esemplificazioni riportate nell'allegato A a pag. 209.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt.

54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico 570/1960, tre diverse specie di

nullità, di cui una totale e due parziali:

1) schede nulle;

2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per

le liste regionali;

3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) Schede nulle. âEuro'' Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da

non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata

lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna

espressione di voto - presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo

inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da

non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista

(provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione

di voto - non sia però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25

febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della

sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e

non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza,

di identificare la lista (regionale e/o provinciale) prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su

due o più nominativi di capilista regionale, o su due o più contrassegni di liste

regionali, o che abbia tracciato un unico segno a cavallo di più riquadri contenenti

i contrassegni di liste regionali.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO ESPRESSO PER LA

LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITA' DELLA

SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E

DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi

per le liste regionali. - Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

92 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto

alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale

e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza

eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli. âEuro'' I casi di nullità del

voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del

T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento.

Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali

del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale

le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla

lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, in ogni caso, la nullità dei voti

di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi

non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non

è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale

(oltre che alla lista regionale).

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere

il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale

voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato

preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69

del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual

volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba

essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici

che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di

nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni

di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con

esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e

della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di

scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente

a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate

sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n.

570/1960).

Del numero delle schede bianche e delle schede nulle e, per ogni lista regionale

e provinciale nonché per ogni candidato, dei voti di lista e di preferenza

dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno

registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

93

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXIII - LO SCRUTINIO

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidimate

da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5 (R.)/D per

essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma valide

per le liste regionali nonché le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo

essere di volta in volta parimenti vidimate da almeno due componenti l'Ufficio,

vanno incluse nella Busta n. 6 (R.)/D per essere allegate al verbale.

§ 101. Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate

contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di

lista sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito

dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, secondo il quale la validità dei

voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà

dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate

dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il

presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. n.

570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di

frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato

motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o

per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli

scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e

non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti

voti alle liste regionali contestati e non attribuiti e il numero delle schede

contenenti voti alle liste provinciali contestati che non sono stati comunque

attribuiti alle liste regionali.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non

venga assegnata, devono essere indicate le liste regionali e/o le liste provinciali

il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della

contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto

i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio

centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste

e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati,

immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono

essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle contenenti voti provvisoriamente

assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/B e, quelle contenenti voti provvisoriamente non

assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/C, per essere poi allegate al verbale.

Le schede contestate per le liste provinciali e/o per le preferenze ma valide

per le liste regionali sono inserite nella Busta n. 6/R.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

94 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 102. Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna

scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le

conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte

perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede

nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle

contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il

presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il

numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi

nel verbale.

§ 103. Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti,

il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70,

primo comma, del T.U. n. 570).

§ 104. Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli

atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio

regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del

verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti,

degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Pertanto, include:

a) nella Busta n. 5 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente

assegnati e le carte relative;

b) nella Busta n. 5 (R.)/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente

non assegnati e le carte relative;

2) riunisce le anzidette Buste n. 5 (R.)/B e n. 5 (R.)/C nella Busta n. 5

(R.)/A con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso)

e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della

sezione per la elezione del Consiglio regionale;

3) include nella Busta n. 5 (R.)/D le schede bianche e le schede nulle;

4) raccoglie nella Busta n. 5 (R.)/E le schede deteriorate, le schede consegnate

senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso

indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 5 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo,

e le Buste n. 5 (R.)/D e n. 5 (R.)/E vengono incluse nella Busta n. 5 (R.)

destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero

complessivo di esse, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in

95

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

XXIII - LO SCRUTINIO

nero) nella Busta n. 6 (R.). Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide

per la lista regionale ma contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle

valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo

distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col

bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei

rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano

richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente

il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale [Busta n. 5 (R.)] e del plico con le schede

valide della sezione [Busta n. 6 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione

scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni

con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione che

provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 7 (R.)],

viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione

delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione degli elettori ricoverati in

luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al

voto domiciliare), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale

nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata

l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e

accantonato.

96

CAPITOLO XXIV

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 105. Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione

curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o

della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 106. Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita Busta n. 8 (R.) saranno posti, a cura del presidente e del

segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo

da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone

inchiostratore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro

stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione

si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi

al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e

gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al

Comune del materiale della sezione [modello n. 245-AR/12].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla

presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante

della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato

dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere

consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PENALI

99

CAPITOLO XXV

SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI SEGGI

§ 107. Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali

di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia

opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'Ufficio,

nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché

assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con

il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui

possono andare incontro i componenti degli Uffici elettorali per infrazioni alle

norme della legge elettorale.

Gli articoli del T.U. n. 570, sui quali sarà opportuno che venga richiamata

l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96,

98 e 99.

§ 108. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le

operazioni di votazione e di scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98

e 99 del T.U. n. 570 anche a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il

regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

100

CAPITOLO XXVI

AZIONE PENALE

§ 109. Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale rilevare i casi

di infrazione alla legge che rivestano estremi di reato. Egli, avvalendosi dei

poteri conferitigli dall'art. 46 del T.U. n. 570, può anche disporre l'espulsione

o l'arresto dei membri dell'Ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il

regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare

rapporto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia giudiziaria di ogni

infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato T.U.

n. 570 della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del nuovo codice di

procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale,

i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente, che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali

infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni

di votazione e di scrutinio, e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il

vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti delle liste dei candidati, dovranno

provvedere a richiedere l'intervento della competente Autorità giudiziaria,

oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente perché procedano a fare il

prescritto rapporto.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle

Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni

elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni,

rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà

procedere alla relativa denuncia.

Disposizioni

legislative

I

NORME SULLE ELEZIONI REGIONALI

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto

normale.

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto

ordinario.

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo

dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative

della primavera del 1995.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della

Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della

Costituzione.

105

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto

normale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio

universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati

concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione

proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti

residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire

preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali

corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di

mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli

regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio

1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli

comunali con oltre 15.000 abitanti (1) (2).

(Omissis).

(1) Limite di popolazione che deve intendersi così modificato in seguito all'entrata in

vigore degli articoli 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (ora artt. 71, 72 e 73 del decreto

legislativo n. 267/00).

(2) Si vedano anche la legge n. 43/95 e la legge costituzionale n. 1/99.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

106 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Art. 9. (1)

Liste di candidati

(Omissis).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere

l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di

persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti

della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Omissis).

Art. 12. (2)

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,

sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o

nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti

nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di

ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42,

43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un

comune della regione.

Art. 13. (3)

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una sola preferenza.

Art. 14.

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano

il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale

circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono

consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà

il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si

osservano le disposizioni del primo comma.

(Omissis).

(1) âEuro'' L'art. 1, comma 11, della legge n. 43/95 ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 anche alle

liste regionali ed ai candidati in esse compresi.

(2) Vedasi anche l'art. 1, lettere d), e), ed f), del decreto-legge n. 161/1976.

(3) L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 10, della legge 23 febbraio

1995, n. 43.

107

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995)

(Omissis).

Art. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica

scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna

lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale

indicazione di preferenza (1). Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e

cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno

o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché

il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni

sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento

di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del

capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro

di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con

la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più

ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva

dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore

esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo

rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero

il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore

esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista

provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della

lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per

una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della

lista regionale collegata.

(Omissis).

(1) Per le elezioni regionali l'elettore può esprimere una sola preferenza (art. 13 della

legge n. 108/68).

108

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50 (*).

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo

dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative

della primavera del 1995.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995)

(Omissis).

Art. 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto

ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle

allegate tabelle A e B.

(Omissis).

(*) Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1995.

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 109

DISPOSIZIONI URGENTI SVOLGIMENTO ELEZIONI REGIONALI 91

Tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

Parte I Parte II Parte III Parte IV

Lista

provinciale

10

Lista

provinciale

11

Lista

provinciale

12

Lista

provinciale

13

Lista

provinciale

14

Lista

provinciale

15

Lista

provinciale

16

Lista

provinciale

17

Lista

provinciale

18

NOME E

COGNOME

DEL

CAPOLISTA

REGIONALE

Lista

regionale

collegata

11

Lista

regionale

collegata

10

Lista

regionale

collegata

13

Lista

regionale

collegata

12

Lista

regionale

collegata

15

Lista

regionale

collegata

14

Lista

regionale

collegata

17

Lista

regionale

collegata

16

Lista

regionale

collegata

18

Lista

provinciale

1 Voto di preferenza

Lista

provinciale

2 Voto di preferenza

Lista

provinciale

3 Voto di preferenza

Lista

provinciale

4 Voto di preferenza

Lista

provinciale

5 Voto di preferenza

Lista

provinciale

6 Voto di preferenza

Lista

provinciale

7 Voto di preferenza

Lista

provinciale

8 Voto di preferenza

Lista

provinciale

9 Voto di preferenza

NOME E COGNOME

DEL

CAPOLISTA REGIONALE

Lista

regionale

collegata

1

NOME E COGNOME

DEL

CAPOLISTA REGIONALE

Lista

regionale

collegata

3

Lista

regionale

collegata

2

NOME E COGNOME

DEL

CAPOLISTA REGIONALE

Lista

regionale

collegata

5

Lista

regionale

collegata

4

Lista

regionale

collegata

6

NOME E COGNOME

DEL

CAPOLISTA REGIONALE

Lista

regionale

collegata

A

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

Voto di preferenza

(prevista dall'art. 2' comma 1)

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N. 50

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

110 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Segue: Tabella A

N.B. âEuro'' La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre,

verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga,

posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il

cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale,

collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste

provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo simbolo. - Se più liste provinciali sono collegate alla stessa

lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate

secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le

liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda

dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

- In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti

nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono

disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni

elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione

della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od

i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. - I contrassegni

delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato

dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il

tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra

loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro

stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione a statuto normale, alla data della votazione,

alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

111

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

DISPOSIZIONI URGENTI SVOLGIMENTO ELEZIONI REGIONALI 93

Tabella B

(prevista dall'art. 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

del ..................................................................

(denominazione della Regione a statuto normale)

.........................................................................

(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di .....................................................................

(denominazione della Provincia)

FIRMA DELLO SCRUTATORE

...............................................

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

BOLLO

DELLA

SEZIONE

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N. 50

112

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della

Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione

e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: ''e regolamentari'';

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica

della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti

regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,

conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica''.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 122. âEuro'' Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione

nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che

stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una

Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o

ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di

presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

113

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale

disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto, Il Presidente

eletto nomina e revoca i componenti della Giunta''.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 123. âEuro'' Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la

Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di

organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di

iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione

e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge

approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni

successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è

richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo

della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale

sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla

loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi

dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori

della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto

sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza

dei voti validi'' (1).

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 126. âEuro'' Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono

disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente

della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi

violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti

per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione

di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con

legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente

della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei

suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei

(1) âEuro'' All'art. 123 della Costituzione è stato aggiunto, dall'art. 7 della legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3, un quarto comma, che così recita:

''In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di

consultazione fra la Regione e gli enti locali''.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

Legge costituzionale 22 novembre 1999, N. 1

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

114 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni

dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente

della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,

l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso

comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni

caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza

dei componenti il Consiglio''.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove

leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,

come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione

del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi

Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge

ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla

Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato

eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior

numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale

fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato

alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di

voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto

Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi

eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della

lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero

3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,

introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,

altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra

quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei

seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate

siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale

regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere

conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti

alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano

le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta

regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e

può successivamente revocarli:

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta

una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,

115

presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non

prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di

nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti

a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni

volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

Legge costituzionale 22 novembre 1999, N. 1

116

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004)

Capo I

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122,

primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema

di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli

altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma,

della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

(Omissis).

Art. 3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma,

della Costituzione, in materia di incompatibilità)

(Omissis).

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma,

della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente

della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi

fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di

stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle

minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del

Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.

Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente

della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto,

117

di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per

l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti

della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

Capo II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni,

fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del

Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data

della elezione.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

II

NORME SULLE ELEZIONI COMUNALI

(applicabili alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, sesto comma,

della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali.

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del

consiglio comunale e del consiglio provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in

materia di elezioni comunali e provinciali.

121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 152 del 23 giugno 1960)

(Omissis).

Art. 20.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente,

di quattro scrutatori (1), di cui uno, a scelta del presidente, assume le

funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente

per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello

Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra

gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie

e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio

del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non

implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente,

con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con

quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente

di seggio elettorale (2).

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non

consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

(Omissis).

Art. 23.

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di

scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno

di età (3);

(1) âEuro'' Il numero degli scrutatori di ogni ufficio elettorale di sezione è stato così stabilito

dall'art. 8, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore

efficienza al procedimento elettorale).

(2) âEuro'' L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ha istituito, presso la cancelleria di ogni

corte d'appello, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di ufficio elettorale di sezione.

(3) âEuro'' Il limite del 70° anno di età non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai

sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

122 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni

e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le

persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il

presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea

assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge,

pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con

giudizio direttissimo.

Art. 25.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente,

devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Omissis).

Art. 27.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)

Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima

dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio

elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione

elettorale circondariale (1), e una copia della lista stessa, autenticata in

ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a

norma dell'art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una

deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse

nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

(1) âEuro'' La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2

della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 123

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21 (1);

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla

Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede

contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione (2);

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del

Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle

tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D -

per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente

Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno (3).

(1) âEuro'' L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Il richiamo deve

intendersi ora fatto al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori ai sensi dell'art. 6 della

stessa legge n. 95/1989.

(2) âEuro'' La disposizione è stata così sostituita dall'art. 9 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

(3) âEuro'' Il limite di popolazione indicato nel testo del presente comma non è più in vigore. Esso

è stato sostituito da quello di 15.000 abitanti, a norma, ora, degli articoli 71, 72 e 73 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 276.

Le tabelle A, B, C e D allegate al presente testo unico sono state abrogate. Attualmente, per i

comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle A ed E, per il primo turno

di votazione, e le tabelle B e F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate al D.P.R. 28 aprile

1993, n. 132; per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono in vigore le tabelle C

ed E, per il primo turno di votazione, e le tabelle D e F, per l'eventuale turno di ballottaggio, allegate

al medesimo D.P.R. n. 132/1993.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

124 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I

contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati

ai sensi degli articoli 28 e 32 (1).

I bolli (2) e le urne (3), conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche,

sono forniti a cura del Ministero dell'Interno.

(1) âEuro'' Il periodo, riportato in corsivo, è stato introdotto dall'art. 3 della legge 15 ottobre

1993, n. 415.

(2) âEuro'' L'art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei Deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

''I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello

descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno''.

''(Omissis)''.

Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

''Tabella D

BOLLO DELLA SEZIONE

Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'Interno e reca una numerazione

progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassettina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato

dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione''.

(3) âEuro'' L'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei Deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

''(Omissis)''.

''Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'Interno; le caratteristiche essenziali

di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la

materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico''.

Si tratta del decreto del Ministro dell'Interno 16 maggio 1980 (Determinazione delle caratteristiche

essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali).

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 125

Sezione II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino

a 15.000 abitanti (1)

Art. 28.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

(Omissis).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma

deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome,

data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchéâEuroÅ¡ il nome, cognome, data e luogo di

nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui

all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (2). (Omissis).

(Omissis).

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore

ai 15.000 abitanti (1)

Art. 32.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(Omissis).

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo

censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma deve

essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome,

data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchéâEuroÅ¡ il nome, cognome, data e luogo di

nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui

all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (3). (Omissis).

(1) âEuro'' Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73

del decreto legislativo n. 267/00.

(2) âEuro'' Il primo periodo del quarto comma dell'art. 28, riportato in corsivo, è stato così sostituito

dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(3) âEuro'' Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

126 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

(Abrogato). (1)

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di

nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo

l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune (2).

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la

dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1

dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (3);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della

Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i

rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le

designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere

autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (4).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del

trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (5).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta

dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione,

e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale

circondariale (6) competente per territorio.

(Omissis).

Art. 35.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale circondariale (7), entro il giovedì precedente

la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione

(1) âEuro'' Il sesto comma dell'art. 32 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25

marzo 1993, n. 81.

(2) âEuro'' L'ottavo comma dell'art. 32, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art. 11,

secondo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154.

(3) âEuro'' Il n. 2 del nono comma dell'art. 32, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art.

2, comma 3 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

(4) âEuro'' L'art. 16, comma 2, della legge n. 53/90 ha disposto, inoltre, che: ''Per le elezioni

regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori

rispettivamente della regione, della provincia o del comune''.

(5) âEuro'' Il decimo comma dell'art. 32, riportato in corsivo, è stato così sostituito dall'art. 4,

comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(6) âEuro'' La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita a norma dell'art. 2, comma

3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(7) âEuro'' La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita a norma dell'art. 2, comma

3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 127

elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco

dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni

seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione

al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni

elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la

mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis).)

Capo V

DELLA VOTAZIONE

Sezione I.

Disposizioni generali

Art. 37.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva

la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due

compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono

entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano

girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine,

di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da

rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (1).

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad

una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la

vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste

dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle

principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che

presentino il certificato (2) di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

(1) âEuro'' Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

(2) âEuro'' Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole ''il certificato''

devono intendersi sostituite con le seguenti: ''la tessera elettorale''.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

128 ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Art. 39 (1).

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi

non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il

corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza

di corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune (2).

Art. 40.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle

liste dei candidati, nonchéâEuroÅ¡ gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio

di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato (3) di iscrizione nelle

liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,

anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente,

in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro

impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un

elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato

volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto

in un qualsiasi comune della Repubblica (4)

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di

un invalido. Sul suo certificato elettorale (5) è fatta apposita annotazione dal

presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (6).

(1) âEuro'' Vedasi anche l'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976.

(2) âEuro'' Vedasi anche l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

(3) âEuro'' Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole ''del certificato''

devono intendersi sostituite con le seguenti: ''della tessera elettorale''.

(4) âEuro'' Le parole riportate in corsivo hanno sostituito l'espressione ''nel comune'', ai sensi

dell'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (''Nuove norme per l'esercizio del diritto di

voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità'').

(5) âEuro'' Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato