Ricorso al Prefetto: Può essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione diretta del verbale per violazione al codice della strada.
Il Prefetto può:
a) respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento;
b) accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l’archiviazione.
Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Non è possibile proporre ricorso avverso il preavviso di accertamento di violazione al codice della strada. In tale ipotesi occorre necessariamente attendere la notifica del verbale.
Ricorso al Giudice di Pace: In alternativa al ricorso al Prefetto avverso la contestazione di un verbale al Codice della Strada è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (D. L.gs. n.150 del 01/09/2011).