Ricorso al prefetto o al giudice di pace avverso verbali al codice della strada

Dettagli del servizio

Procedimento di ricorso al prefetto per violazione del codice della strada

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A chi è rivolto

Chi ritiene che il verbale di violazione al codice della strada redatto dalla Polizia Municipale sia stato ingiustamente contestato è possibile proporre ricorso al Prefetto della Provincia BT o in alternativa al Giudice di Pace territorialmente competente.

Descrizione

Ricorso al Prefetto: Può essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione diretta del verbale per violazione al codice della strada.

Il Prefetto può:
a) respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento;
b) accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l’archiviazione.

Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Non è possibile proporre ricorso avverso il preavviso di accertamento di violazione al codice della strada. In tale ipotesi occorre necessariamente attendere la notifica del verbale.

Ricorso al Giudice di Pace: In alternativa al ricorso al Prefetto avverso la contestazione di un verbale al Codice della Strada è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto, a pena di inammissibilità,  entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (D. L.gs. n.150 del 01/09/2011).

Come fare

Il ricorso al Prefetto può essere inoltrato direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) o in alternativa depositato presso la Segreteria del Comando di Polizia Municipale che provvederà al successivo inoltro in Prefettura. Il ricorso al Giudice di Pace può essere depositato presso la cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace. Tale Autorità Giudiziaria se ritiene ammissibile l’opposizione, emana il decreto di fissazione della data di udienza che è notificato all’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore unitamente al ricorso. Nei successivi 20 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto è fissata la data dell’udienza.

Cosa serve

Sono legittimati a proporre ricorso innanzi al Prefetto e al Giudice di Pace:
- Il trasgressore indicato nel verbale di contestazione;
- Il responsabile obbligato in solido del veicolo oggetto della violazione (proprietario del veicolo, usufruttuario, utilizzatore  a titolo di locazione finanziaria, l’intestatario del contrassegno di identificazione per i ciclomotori);
- Il legale rappresentante o amministratore delegato della persona giuridica (società o impresa) a cui è intestato il veicolo.

Cosa si ottiene

Il procedimento innanzi al Giudice di Pace si svolge in contraddittorio tra le parti (trasgressore e Pubblica Amministrazione) e termina con l’emanazione di una sentenza che può essere di rigetto (in tal caso il verbale contestato diviene titolo esecutivo) o di accoglimento (in tal caso il verbale contestato è annullato). Il trasgressore o il proprietario del veicolo possono costituirsi in giudizio personalmente o tramite un avvocato.

Tempi e scadenze

Il ricorso al Prefetto può essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. Decorso tale termine il ricorso è improponibile e la somma da pagare a titolo di sanzione pecuniaria si raddoppia.
Il ricorso innanzi al Giudice di Pace è proponibile entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

Quanto costa

Il ricorso al Prefetto non comporta alcun onere finanziario a carico del proponente (va redatto in carta semplice)
Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato (€ 37,00 per ricorsi con valore fino ad € 1.033,00).

Accedi al servizio

Rivolgersi all'ufficio del Comando di Polizia Municipale

Servizio non prenotabile.

Ulteriori informazioni

Il ricorso che è possibile proporre innanzi al Prefetto è disciplinato dagli artt. 203 e 204 del Codice della Strada.
Il ricorso che è possibile proporre innanzi al Giudice di Pace è disciplinato dagli artt. 204/bis e 205 del Codice della Strada.

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