L’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
Pagina aggiornata il 09/10/2024