Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, come modificato con decreto legislativo 97/2016 il diritto di accesso civico comprende:
- Il diritto di richiedere la pubblicazione, ove sia sta omessa di documenti e informazioni per le quali vi sia un obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni.
- Il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
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Pagina aggiornata il 06/05/2025
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